L’Area Mercato del lavoro si occupa dei temi relativi al Mercato del Lavoro, alla Previdenza e alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, attraverso l’evoluzione delle disposizioni normative, applicative e interpretative e le iniziative sindacali conseguenti.
In quest’area sono riportate le principali disposizioni legislative in tema di mercato del lavoro, previdenza e salute e sicurezza sul lavoro, nonché ulteriori strumenti di supporto che possano rappresentare un punto di riferimento sia per chi svolge l’attività sindacale quotidiana e la contrattazione, sia per una corretta informazione per le lavoratrici e i lavoratori.
STRUMENTI DI SUPPORTO – Si tratta di schede sintetiche sulle principali normative che riguardano gli ammortizzatori sociali e la previdenza e saranno aggiornati di volta in volta a seguito di interventi normativi e di circolari applicative. Il Dipartimento, inoltre cura i percorsi di approfondimento con specifici incontri dedicati.
Ammortizzatori sociali
NASPI
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell’interessato.
CIGO
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
CIGS
Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) è un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogato dall’INPS, avente la funzione di sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà.
CISOA
CISOA sta per Cassa integrazione salariale degli operai dell’agricoltura. I destinatari delle integrazioni salariali agricole sono i lavoratori agricoli (operai, ipiegati, quadri e apprendisti, compresi i soci delle cooperative) dipendenti da aziende agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato che svolgono annualmente presso la stessa azienda oltre 180 giornate di effettivo lavoro.
Previdenza
Pensione di Vecchiaia nel sistema Retributivo o Misto 2019
I lavoratori e le lavoratrici dipendenti che possono vantare contribuzione al 31 Dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel sistema retributivo o misto possono accedere alla prestazione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2019, al perfezionamento di 67 anni, unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi.
Pensione di Vecchiaia nel sistema Contributivo 2019
I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono ottenere la pensione al perfezionamento dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori nel sistema retributivo o misto sopra descritto.
Tuttavia, a differenza di costoro, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre alla presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, devono ulteriormente soddisfare il requisito di avere un importo della pensione superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
In caso contrario possono accedere al trattamento di vecchiaia al compimento di 71 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione “effettiva” (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto) – con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo – a prescindere dall’importo della pensione.
Anche il requisito anagrafico di 71 anni è soggetto agli adeguamenti in materia di speranza di vita.
Quota 100
È una misura sperimentale per gli anni 2019-2021 che consente un pensionamento anticipato.
Occorrono una età minima di 62 anni e almeno 38 anni di contribuzione.
La pensione non è cumulabile con lavoro dipendente/autonomo, ma è cumulabile con lavoro autonomo occasionale fino a 5000 € lordi annui.
La decorrenza del diritto è il 1° aprile per chi ha maturato i requisiti entro il 2018 e negli altri casi dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.
I dipendenti pubblici possono accedere al pensionamento decorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Il diritto a “Quota 100” conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
Pensionamento anticipato
Permette il pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica.
Per gli uomini occorrono 42 anni e 10 mesi di contribuzione.
Requisito bloccato fino al 2026.
Per le donne occorrono 41 anni e 10 mesi di contribuzione.
Requisito bloccato fino al 2026.
La pensione decorre dopo 3 mesi dalla maturazione requisiti.
I soggetti che hanno maturato i requisiti tra il 1° gennaio e il 29 gennaio 2019, conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
Pensione anticipata per lavoratori precoci
Permette a coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età e 41 anni di contribuzione di accedere alla pensione.
Oltre a tali requisiti gli interessati devono trovarsi in una delle condizioni previste dalla norma:
- disoccupati involontari che hanno finito di fruire dell’intera indennità di disoccupazione spettante da almeno 3 mesi;.
- invalidi con percentuale pari o superiore al 74%;
- si prendono cura del coniuge o del familiare entro il primo grado convivente con grave disabilità legge 104 da almeno 6 mesi (ovvero parente o affine di 2 grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia almeno 70 anni oppure affetto da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti);
- che svolgono attività usurante o gravosa;
Fino al 2026 i requisiti non saranno adeguati alla speranza di vita.
Dal 2019 la pensione decorre dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Ape sociale (Proroga per il 2019)
Permette a coloro che si trovino in determinate condizioni previste dalla legge il pensionamento anticipato:
- disoccupati involontari che hanno finito di fruire dell’intera indennità di disoccupazione spettante da almeno 3 mesi e hanno almeno 30 anni di contributi.
- invalidi con percentuale pari o superiore al 74% che abbiano maturato almeno 30 anni di contribuzione;
- si prendono cura del coniuge o del familiare entro il primo grado convivente con grave disabilità legge 104 da almeno 6 mesi convivente (ovvero parente o affine di 2 grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia almeno 70 anni oppure affetto da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) e che abbiano maturato almeno 30 anni di contribuzione;
- coloro che svolgono attività usurante o gravosa e che abbiano maturato almeno 36 anni di contributi.
L’età anagrafica per l’accesso resta fissata a 63 anni.
I requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.
Opzione donna (Proroga)
Permette alle lavoratrici dipendenti e autonome che entro il 31.12.2018 hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età pari o superiore rispettivamente a 58 anni e a 59 anni il pensionamento anticipato.
Il calcolo della pensione viene effettuato con il sistema contributivo.
Decorrenza pensione è con finestra mobile di 12 mesi se dipendenti o 18 mesi se autonome.
Fondi di solidarietà bilaterali
Possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungono requisiti “quota 100” entro il 31 dicembre 2021.
È necessaria la presenza di un accordo collettivo aziendale/territoriale che stabilisca il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che percepiscono la prestazione.
Tipologie contrattuali
Contratto di lavoro a termine
Legge n.96 del 9 agosto 2018
n.b. Le disposizioni riguardanti la durata massima del contratto e le causali si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del “Decreto Legge Dignità” (14 luglio 2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.
Durata
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non oltre ventiquattro mesi solo in presenza di specifiche causali. La contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale, ha la facoltà di derogare alla durata massima del contratto a termine (circ. n. 17/2018 del Min. Lav.)
Causali
- a) Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b) Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi, in assenza delle condizioni (causali) di cui sopra, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento di 12 mesi.
La contrattazione collettiva non ha alcuna facoltà di intervenire sul regime delle condizioni (circ. n. 17/2018 del Min. Lav.).
Proroghe
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali. In caso di violazione, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Il termine del contratto può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi e comunque per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi, a prescindere dal numero di contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Rinnovi
Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle causali a) e b).
In caso di violazione, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Esclusioni
I contratti per attività stagionali, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali (attività individuate dal d.p.r. n. 1525/1963. La contrattazione collettiva può prevedere altre ipotesi di attività stagionali per le quali non operano alcune delle previsioni del D.Lgs. 81/2015); periodo minimo di pausa tra un contratto e l’altro; limiti quantitativi sul numero di lavoratori a termine.
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Contributo addizionale ddl
Aumento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale dell’1,4% a carico del datore di lavoro in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
Limite quantitativo
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Somministrazione di lavoro a termine
Durata
Il termine massimo di 24 mesi opera tanto in caso di ricorso a contratti a tempo determinato quanto nell’ipotesi di utilizzo mediante contratti di somministrazione a termine.
Quindi raggiunto tale limite il datore di lavoro non potrà più ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e delle medesima categoria legale.
Causali
In caso di durata della somministrazione a termine per un periodo superiore a
12 mesi presso lo stesso utilizzatore, o di rinnovo della missione (presso lo stesso utilizzatore), il contratto di lavoro stipulato dal somministratore con il lavoratore dovrà indicare una motivazione riferita alle esigenze dell’utilizzatore medesimo.
L’obbligo di specificare le motivazioni del ricorso alla somministrazione a termine sorge non solo quando i periodi siano riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore aveva istaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria.
Limite all’utilizzo dei lavoratori somministrati a termine
Ferma restando la percentuale massima del 20% di contratti a termine, possono essere presenti nell’impresa utilizzatrice lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori inviati in missione per somministrazione a termine, entro la percentuale massima complessiva del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore.
Anche in questo caso resta ferma la facoltà per la contrattazione collettiva di individuare percentuali diverse, per tenere conto delle esigenze dei diversi settori produttivi.
Contratto a tempo indeterminato
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act).
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
Il contratto è detto “a tempo indeterminato” in quanto il datore di lavoro e il futuro lavoratore alle sue dipendenze si impegnano a intraprendere un rapporto di lavoro senza vincolo di durata.
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183 (Jobs Act).
Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti non è un nuovo contratto di lavoro, bensì una nuova veste contrattuale applicata al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nello specifico, il decreto legislativo ha introdotto una nuova disciplina sulle tutele nell’ambito dei licenziamenti illegittimi, riguardante i neoassunti a tempo indeterminato a partire dal giorno 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
La denominazione “a tutele crescenti” è motivata dal rapporto tra la permanenza in azienda e la misura dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo da parte del datore di lavoro, con un criterio direttamente proporzionale.
Misure di contrasto alla povertà
Reddito di cittadinanza
Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito in Legge 28 marzo 2019 n.26
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è stato istituito da aprile 2019.
Supera il Reddito di Inclusione (REI) che non è più possibile richiedere dal 1 marzo 2019 .
Il Reddito di Cittadinanza è rivolto a una specifica platea individuata in base ai requisiti reddituali e patrimoniali determinati dalla normativa ed è condizionato al rispetto di una serie di obblighi.
Pensione di cittadinanza (“PDC”)
La misura, per i nuclei composti esclusivamente da componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, assume la denominazione di “Pensione di Cittadinanza”.
La Pensione di Cittadinanza è concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti, di età pari o superiore a 67 anni, siano conviventi esclusivamente con soggetti con disabilità grave o non autosufficienti, anche se di età inferiore.
N.B. La “PDC” , dunque, non aumenta le pensioni minime né le pensioni di invalidità. Assume una denominazione differente solo nel caso sussista il requisito anagrafico e si differenzia dal RdC nelle modalità indicate in seguito.
Richiesta del beneficio
La domanda può essere presentata:
in modalità cartacea agli uffici postali dal dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese)
- on-line sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.it
- ai CAF
- ai Patronati
Beneficiari
Il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari, così come definiti ai fini ISEE, che siano in possesso, per tutta la durata del beneficio, di TUTTI i requisiti:
- di cittadinanza, residenza e soggiorno
- reddituali e patrimoniali
- di compatibilità
Requisiti di Cittadinanza, Residenza e Soggiorno
Il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (es. la moglie giapponese di un italiano), ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Requisiti Reddituali e Patrimoniali:
Il nucleo familiare deve possedere:
- ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 9.360 euro;
- Patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione), in Italia o all’estero non superiore a 30.000 euro;
- Patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a 6.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni ulteriore componente fino a un massimo di 10.000 euro, più ulteriori 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. Il massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente con disabilità o di 7.500 per componente con disabilità grave o non autosufficienza.
- Reddito familiare inferiore alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza introdotta dal decreto.
Per l’accesso alla Pensione di Cittadinanza la soglia è elevata a 7.560 euro.
In entrambi i casi, se il nucleo risiede in abitazione in locazione la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Ai fini del RdC, il reddito familiare è determinato come ai fini ISEE, al netto dei trattamenti assistenziali.
Rispetto ai Beni durevoli la normativa prevede che nessun componente può essere intestatario, a qualsiasi titolo, o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati nei 6 mesi antecedenti o nei due anni antecedenti in caso siano di cilindrata superiore ai 1.600 cc o siano motoveicoli superiori a 250 cc. (esclusi i casi di agevolazione in favore di persone in disabilità) e che nessun componente può essere intestatario, a qualsiasi titolo, o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Requisiti di compatibilità
Non essere sottoposti a misura cautelare personale e non avere condanne definitive nei 10 anni precedenti.
È escluso dal beneficio il componente il nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi antecedenti, tranne in caso di dimissioni per giusta causa.
Il RdC è compatibile con la NASPI, la DIS-COLL o altro strumento di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria.
Beneficio Economico
Il beneficio economico del RdC è costituito da 2 componenti:
Una parte di integrazione del reddito familiare fino alla soglia massima di 6.000 euro (pari a 500 euro mese) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tale soglia è innalzata a 7.560 nel caso di Pensioni di Cittadinanza.
Una seconda parte di integrazione del reddito familiare rivolta:
- ai nuclei residenti in abitazioni in locazione, pari all’ammontare del canone annuo, fino ad un massimo di 3.360 euro (pari a 280 euro mese), 1.800 euro nel caso di Pensioni di Cittadinanza.
- ai nuclei residenti in abitazioni per cui è stato contratto un mutuo nella misura della rata mensile fino ad un massimo di 1.800 euro annui.
Calcolo RdC
RdC:
[(6.000 X parametro scala di equivalenza) – Reddito familiare] + affitto/mutuo (max 3.360/1.800)
Norma di chiusura
- il RdC non può essere, in ogni caso, superiore a 9.360 euro moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare
- Il RdC non può essere inferiore a 480 euro annui.
La concessione del beneficio
Entro 10 giorni lavorativi le informazioni contenute nella domanda sono comunicate all’INPS.
l’INPS riconosce il beneficio entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.
l’INPS comunica formalmente al richiedente l’accoglimento o la reiezione della domanda.
Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc.
La consegna della Carta Rdc, avviene presso gli uffici delle Poste, dopo il quinto giorno di ciascun mese.
Utilizzo
Beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche.
Prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza .
Un bonifico mensile per il pagamento dell’affitto e per il pagamento della rata del mutuo.
N.B. Il beneficio deve essere fruito interamente entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la decurtazione dell’ammontare non speso nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Ogni semestre è decurtato, in ogni caso, l’intero ammontare non prelevato.
Decorrenza beneficio
Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto per tutto il periodo nel quale il nucleo beneficiario si trova nelle condizioni previste dalla norma e comunque, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi mesi.
Il Rdc può essere rinnovato, per la medesima durata di 18 mesi, previa sospensione dell’erogazione del medesimo, per un periodo di un mese, prima di ciascun rinnovo.
Variazioni da comunicare all’INPS durante il godimento del beneficio
- Le variazioni del nucleo
- Le variazioni patrimoniali
- Le variazioni dell’attività lavorativa
Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale
L’erogazione del beneficio è condizionata:
- alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID)
- all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale
- alla disponibilità a svolgere presso il comune di residenza per minimo 8 ore settimanali, massimo 16, progetti a titolarità dei comuni utili alla collettività.
Esclusioni obbligo DID
Sono ESCLUSI dalla presentazione della DID i seguenti soggetti:
- minorenni
- beneficiari del Rdc pensionati